ABROGAZIONE COMUNICAZIONE ISPRA - LIBRETTO IMPIANTO ON-LINE

2019-10-14 12:45

Francesco Ferrante Architetto

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ABROGAZIONE COMUNICAZIONE ISPRA - LIBRETTO IMPIANTO ON-LINE

Dal 31 Maggio 2019 non è più in vigore l’obbligo, in capo agli operatori, di trasmettere la Dichiarazione ISPRA. Dal 24 Settembre 2019 l’obbligo viene spostato

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Come ormai noto, il 24 Gennaio 2019 è entrato in vigore il D.P.R. 146/2018, che ha abrogato il precedente D.P.R. 43/2012.Una delle novità introdotte dal nuovo decreto è l’abolizione della Dichiarazione ISPRA, ovvero una comunicazione annuale obbligatoria  (entro 31 Maggio) in capo agli operatori che aveva come scopo quello di censire le quantità di Fgas disperse nell’ambiente dagli impianti fissi di condizionamento e refrigerazione rispetto all’anno precedente.Oggi possiamo affermare che questo strumento si è rivelato inadeguato.Se l’obbiettivo è quello di censire con un’accettabile grado di accuratezza le quantità di gas clima alteranti immessi nell’ambiente è fondamentale raccogliere maggiori dati che mettano a sistema le quantità di Fgas stoccate e immesse sul mercato dai venditori e l’effettiva quantità contenuta e negli impianti per un regolare funzionamento.Ecco perché vine costituita la Nuova Banca Dati Fgas, L’obbligo di comunicazione viene portato in capo alle imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione alle persone certificate, che, a partire dal 24 settembre 2019,  dovranno comunicare alla Banca Dati FGAS i dati previsti dalla legge relativamente  agli interventi:

  • di installazione di nuove apparecchiature;
  • di controllo delle perdite;
  • di manutenzione, di assistenza;
  • di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate.
I dati andranno comunicati con riferimento agli interventi svolti  sulle apparecchiature di seguito indicate, a prescindere dalla quantità di FGAS in esse contenute:
  1. apparecchiature fisse di refrigerazione;
  2. apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; 
  3. pompe di calore fisse; 
  4. apparecchiature fisse di protezione antincendio; 
  5. celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; 
  6. commutatori elettrici
La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:
  • dall’installazione delle apparecchiature;
  • dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
  • dallo smantellamento delle apparecchiature.
Questo obbligo sostituisce, a partire dal 25/09/2019, il registro dell’impianto che doveva, in base al Regolamento 517/2014, essere conservato dagli operatori o dai manutentori per loro conto.A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale l’operatore delle apparecchiature potrà consultare le informazioni relative agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature e scaricare un attestato.
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