
A partire dal 25 settembre 2019 scorso le imprese e le persone certificate dovranno comunicare per via telematica gli interventi di installazione, manutenzione, controllo perdite, riparazione e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti F-GAS.Ma cerchiamo di chiarirci le idee una volta per tutte.
CHI E’ TENUTO ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE?Devono comunicare gli interventi:
* Persona che svolge attività su commutatori (regolamento di esecuzione CE 2066/2015) o celle frigorifere di camion e rimorchi (regolamento di esecuzione CE 2067/2015), per le quali l’impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l’impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato. *Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («proprietari delle apparecchiature») e si avvalgono di personale interno per le attività (regolamenti di esecuzione CE 2067/2015, 304/2008, 2066/2015). In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.
QUALI INTERVENTI DEVONO ESSERE COMUNICATI?Devono essere comunicati gli interventi di installazione, manutenzione e assistenza, riparazione, smantellamento, controllo delle perdite.
PER QUALI APPARECCHIATURE VANNO COMUNICATI GLI INTERVENTI?Le apparecchiature sono definite dall’articolo 4 c.2 del regolamento 517/2014: a) apparecchiature fisse di refrigerazione; b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; c) pompe di calore fisse; d) apparecchiature fisse di protezione antincendio; e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; f) commutatori elettrici;
Vanno comunicati gli interventi svolti su tutte le apparecchiature (sopra elencate), a prescindere dal contenuto di FGAS. Il Ministero ha chiarito che la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite.
QUANDO DEVE ESSERE COMUNICATO L’INTERVENTO?La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio, entro 30 giorni:
QUALI DATI DOVRANNO ESSERE COMUNICATI?I dati che dovranno essere comunicati in via telematica sono:
COME VA EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE?La comunicazione dell’intervento deve avvenire via telematica tramite il sito https://bancadati.fgas.it, accedendo all’area Comunicazione interventi.Per poter operare sulla nuova Banca dati Fgas sono necessarie le credenziali di accesso.
COME ABILITARSI PER LE COMUNICAZIONI SULLA BANCA DATI FGAS?L’accesso alla Banca Dati FGAS per la comunicazione degli interventi avviene con credenziali rilasciate dal Registro FGAS oppure con CNS o SPID.Per richiedere le credenziali è necessario accedere alla scrivania telematica dal sito www.fgas.it con le modalità consuete (firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato) e presentare una richiesta abilitazioni.
CHI RICHIEDE PUO’ RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO?Posso richiedere le credenziali di accesso:il legale rappresentante dell’impresa certificata;un delegato interno o esterno all’impresa certificata.
LE IMPRESE POSSO AVVALERSI DI PERSONALE ESTERNO PER LE COMUNICAZIONI INTERVENTI?Si le imprese e le persone certificate che sono tenute alla comunicazione degli interventi posso avvalersi di collaboratori esterni, i quali però devono essere nominati sulla scrivania telematica dal sito www.fgas.it .HAI BISOGNO DI UN AIUTO?
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